Condizioni generali di vendita
1. Le vendite effettuate dalla venditrice sono realizzate conformemente alle presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) condizioni che si considerano accettate dal compratore, ai sensi dell'art. 1341, 1° comma, c.c.; tali condizioni si applicano di diritto, ad eccezione di quelle per le quali sia fatta espressa deroga riportata nell'Ordine/Contratto o nelle specifiche tecniche allegate ad esso e rimangono in vigore comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione. La venditrice si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento l'esecuzione di qualsiasi Ordine/Contratto ogni qualvolta il compratore non abbia sottoscritto le presenti CGV per accettazione specifica di tutti i termini e condizioni in esse stabiliti. Qualora una o più delle clausole contenute nelle CGV o negli Ordini/Contratti sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta. Il testo autentico delle presenti CGV è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che le stesse possano essere tradotte in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l'unica versione delle CGV valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.
2. L’Ordine/Contratto non si intenderà validamente stipulato e comunque produttivo di obblighi e diritti per le parti sino a quando non sia intervenuta conferma scritta dell’ordine, in qualsiasi forma questo sia stato trasmesso, da parte del legale rappresentante della venditrice o comunque da soggetto in grado di impegnare il nome ed il patrimonio di questa. Nondimeno sarà facoltà discrezionalmente esercitabile da parte unicamente della venditrice ritenere validamente stipulato e produttivo degli obblighi e dei diritti suoi propri un contratto pur mancante del requisito formale di cui sopra. Entro dieci giorni successivi al perfezionamento del contratto la venditrice potrà recedere da esso senz’altro obbligo che quello di comunicare detta volontà all’acquirente e senza che perciò debba risarcire od indennizzare questi di alcuna somma a titolo di danno.
3. Il venditore avrà adempiuto al suo obbligo di consegna non appena lo spedizioniere prenderà in consegna la merce per inoltrarla all'acquirente, indipendentemente dal fatto che sia stato concordato che il trasporto sia a carico del venditore e indipendentemente dal termine di consegna della merce. Tutte le spese di trasporto e/o di spedizione sono a carico dell'acquirente che ha la responsabilità di indicare specificamente al venditore il mezzo di trasporto scelto. In mancanza di indicazioni specifiche, il venditore ha pieno e incondizionato diritto di scelta.
4. Tutti i termini pattuiti per la consegna della cosa venduta sono da intendersi come non perentori e, comunque, mai essenziali.
5. Nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna da qualsiasi causa derivante ed anche nel caso di imputabilità alla venditrice, quelli inizialmente pattuiti si intenderanno automaticamente prorogati di un periodo uguale all’originario e sempre che la venditrice abbia in tal senso dato notizia all’acquirente per iscritto con anticipo di almeno dieci giorni sulla scadenza del primo termine.
6. L'acquirente non può rivendicare nei confronti del venditore alcun diritto al rimborso o al risarcimento dei danni, alla riduzione del prezzo, ecc. qualora il venditore abbia esercitato la facoltà di prolungare i tempi di consegna di cui al punto precedente, né può recedere dal contratto o recedere dallo stesso.
7. Se la consegna dei beni non verrà effettuata nel termine così eventualmente prorogato, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza che l’acquirente possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo, e così per il risarcimento dei danni, indennizzo o altro, tranne il caso di dimostrato dolo della venditrice.
8. Le eventuali mancanze di qualità o difetti delle cose vendute dovranno essere denunciati alla venditrice per iscritto entro otto (8) giorni dalla consegna della merce anche nel caso di vizi o difetti o mancanze di qualità occulti. Non sarà accettata alcuna denuncia al riguardo priva del requisito formale anzidetto.
9. La suddetta denuncia non produrrà i suoi effetti se prima il compratore non avrà adempiuto a tutti i suoi obblighi di pagamento del corrispettivo, volendo le parti conferire alla presente pattuizione il valore di clausola di solve et repete ed escludere, come escludono, qualsiasi compensabilità legale o convenzionale tra eventuali reciproci debiti e crediti al riguardo.
10. Nel caso in cui al momento della denuncia l’obbligo di pagamento del corrispettivo non risulti attuale o questo sia stato legittimamente pagato solo in parte potendo beneficiare il compratore di un termine al riguardo, gli effetti della denuncia, nessuno escluso, si intenderanno sospesi sino al momento in cui il pagamento del corrispettivo non sarà stato completato.
11. In ogni caso la garanzia per le cose vendute non sarà più operante, qualsiasi sia il difetto, vizio o mancanza di qualità denunciato, allorché la merce sia stata assemblata con altri prodotti o sottoposta a lavorazione di qualsiasi tipo e comunque quando, pur senza modificazioni, sia stata alienata o ceduta a terzi.
12. Non verrà in ogni caso accettata la restituzione di merce in confezioni aperte ovvero usata, anche parzialmente. Qualsiasi sia il difetto, vizio o mancanza di qualità denunciato, in caso di restituzione della merce la venditrice si riserva il diritto di trattenere una quota pari al 20% del corrispettivo pagato dall’acquirente a rifusione dei costi di movimentazione del magazzino.
13. Effettuata la denuncia ed accertata l’eventuale sua fondatezza, la venditrice avrà diritto di sostituire l’intera quantità di merce di cui trattasi con altrettanta di uguale quantità e qualità ovvero, a sua scelta, di restituire la parte corrispondente di prezzo, se pagata.
14. L’eventuale risarcimento del danno cui la venditrice fosse per ipotesi tenuta a causa dei difetti, vizi o mancanza di qualità della merce venduta, in nessun caso potrà superare il doppio del corrispettivo pattuito per la vendita della quantità di merce affetta dal vizio o dal difetto.
15. La prima spedizione di merce verrà effettuata in regime di contrassegno, pagabile al corriere mediante contanti od assegno circolare intestato non trasferibile. In caso di ulteriori successive spedizioni la venditrice si riserva la facoltà di concordare con l’acquirente eventuali dilazioni nel pagamento che dovranno, in ogni caso, constare per iscritto.
16. Le merci ordinate e consegnate al cliente rimarranno di piena proprietà della venditrice fino al momento in cui non saranno state pagate dall’acquirente in conformità con le condizioni di vendita specificate nella conferma d’ordine scambiata tra le parti.
17. Nel caso di mancato pagamento del corrispettivo della compravendita, salva l’applicazione delle ulteriori e diverse sanzioni, saranno conteggiati a carico del compratore gli interessi al saggio pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti.
18. In caso di inadempimento totale o parziale del compratore, la venditrice potrà sospendere l’esecuzione ulteriore del contratto cui si riferisce l’inadempimento ma anche quella di quanti altri, pur diversi da quello inadempiuto, avesse in corso di esecuzione con il compratore.
19. Oltre ai casi previsti dall’art. 1186 c.c., la venditrice potrà considerare il compratore decaduto dal beneficio del termine in tutti i casi in cui sia a conoscenza di inadempienze di questi nei confronti di chiunque e per qualsiasi importo anche quando, pertanto, non si trattasse di vera insolvenza ed anche quando dette inadempienze si fossero verificate prima della stipula del contratto ma fossero state conosciute solo successivamente dalla venditrice.
20. Qualora la venditrice dovesse addebitare al compratore una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti CGV o degli Ordini/Contratti, il compratore autorizza espressamente la venditrice a emettere fattura corrispondente e a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti dalla venditrice allo stesso compratore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore della venditrice. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall'art.1243 c.c.
INFORMATIVA ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR)
I dati personali dell'acquirente forniti e/o ottenuti e/o acquisiti al momento della qualifica di cliente (operazione necessaria per la stipula dell'Ordine/Contratto di fornitura di beni/servizi), sono oggetto di trattamento, anche automatizzato, al fine di consentire l'instaurazione del contratto e la sua esecuzione, come specificato nelle informazioni fornite e sono protetti dall'articolo 13 Reg EU 2016/679 - GDPR, contenente disposizioni per la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali - e saranno trattati dal venditore in conformità alla presente legge e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza per la tutela dell'acquirente. Tali dati consentiranno al venditore di inviare all'acquirente informazioni relative alla promozione di prodotti e servizi per tutte le finalità connesse all'attività commerciale del venditore, nonché per attività di marketing, attività promozionali, offerte commerciali e ricerche di mercato. L'acquirente come diritti di cui all'art. 15 Reg. UE 2016/679 tra cui quello di richiedere in qualsiasi momento, e gratuitamente, l'aggiornamento o la cancellazione dei suoi dati contattando il servizio competente del venditore. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto di compravendita, alla sua interpretazione, esecuzione, mancata esecuzione o risoluzione, nonché quelle relative a debiti e crediti, saranno risolte, in via esclusiva, mediante arbitrato vincolante, in accordo con il regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Ancona, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo scelto di comune accordo dagli arbitri nominati e, in caso di mancato accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona che nominerà anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 20 giorni dalla richiesta scritta dell'altra parte. Gli arbitri decideranno secondo le norme del Codice Civile. Le spese di arbitrato saranno a carico di una o di entrambe le parti, secondo quanto stabilito dal collegio arbitrale. L'arbitrato avrà luogo a Castelfidardo, presso la sede del venditore al n.60, via Jesina, cioè presso la sede decisa dagli arbitri.